Art. 1.

      1. È istituito il Parco archeologico e monumentale del territorio Ostiense.
      2. Il Parco archeologico e monumentale del territorio Ostiense si articola in tre sistemi archeologici facenti perno su Ostia antica e comprendenti rispettivamente: Ficana, le saline, l'antico porto repubblicano; i porti di Claudio e Traiano, l'antica città di Portus, Isola Sacra; le ville costiere, gli insediamenti sulla via Severiana, in particolare Pianabella, Procoio, Castel Fusano, Castel Porziano, Capocotta.
      3. Alla soprintendenza archeologica di Ostia, competente sul complesso di beni di cui al comma 2, distinto da eccezionale valore archeologico, storico, artistico ed architettonico, è riconosciuta l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.
      4. È disposto l'avvio della procedura necessaria all'inserimento del Parco archeologico e monumentale del territorio Ostiense nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.
      5. Agli atti amministrativi necessari all'attuazione della presente legge provvede il Ministero per i beni e le attività culturali.